Lo Statuto dell'Associazione Castellana Ornitologica

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis Tab. All. D.P.R. 642/72.
REP.N. 141985 RACC.N. 11449

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno diciannove del mese di giugno (19-6-1998) in Castelfranco Veneto, in Via B. Cellini N.1, in una sala del Ristorante "Anna Smania" ad ore 21 (ventuno).
Innanzi a me DOTT. LUIGI TASSITANI, Notaio in Castelfranco Veneto, con Studio in Via Cappuccini, N. 5/A, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso,

è comparso il Signor:

SIMIONI LUCIANO, tecnico radiologo, nato a Castelfranco Veneto il 13 Maggio 1955, domiciliato in Castelfranco Veneto, Via Levico, N. 3, della cui identita' personale io Notaio sono certo il quale fatta con il mio consenso espressa rinuncia ai testimoni, mi dichiara di essersi qui costituito nella sua qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata:
"ASSOCIAZIONE CASTELLANA ORNITOLOGICA (A.C.O)", con sede in Castelfranco Veneto, Via Riccati (presso ex Scuole Medie Giorgione), costituita con atto a rogito Notaio Girardi Dott. Silvano di Castelfranco Veneto in data 1° Febbraio 1972, REP.N. 20123, qui registrato il 14 Febbraio 1972 al N. 191, Vol. 83, -Pubblici-, Codice Fiscale: 81003510260 e mi precisa che con avviso ai Soci in data 3 Giugno 1998 e' stata regolarmente convocata in questo luogo per oggi in prima adunanza per le ore 20,30 (venti e trenta) ed in seconda adunanza perle ore 21 (ventuno) l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche allo Statuto Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 N. 460.

E pertanto mi richiede di assistere allo svolgimento dell'Assemblea redigendone Verbale.
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:
A norma dell'Art.10 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il richiedente, il quale constata:

  1. che l'Assemblea e' stata convocata a termini di Statuto e di legge;
  2. che e' andata deserta l'Assemblea indetta in prima convocazione;
  3. che sono presenti in proprio e per delega agli atti dell'associazione, n. 56 (cinquantasei) Soci su N. 104 (centoquattro) Soci iscritti, come si riscontra da elenco dattiloscritto su due intere facciate e su parte della terza di altrettanti mezzi fogli che, previa sottoscrizione del richiedente e mia, qui si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volonta' del richiedente stesso;
  4. che del Consiglio Direttivo sono presenti:
    esso Signor
    SIMIONI LUCIANO - Presidente;
    ed i Signori:
    BERTONCELLO GIOVANNO - Vice Presidente
    VISENTIN FRANCESCO - Segretario
    VECCHIATO ROBERTO - Cassiere
    TRENTIN DORIS, PETTENUZZO RENZO, PELLIZZARI GIOVANNI e CIVIERO GIANCARLO - Consiglieri
  5. che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
    PIEROBON ENDRI e BERTOLO CARLO
  6. che pertanto a' sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale e del 2° Comma dell'art.21 C.C., l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare sul su riportato ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente conferma ai presenti quanto gia' in altre occasioni discusso e valutato e cioè la necessita' di adeguare l'attuale Statuto Sociale alle norme del Decreto Legislativo 4 Dicembre l997 N. 460, in materia di associazioni senza scopo di lucro.
Infatti la normativa contenuta nel predetto Decreto Legislativo al fine di poter usufruire delle agevolazioni ivi previste, prescrive di inserire e recepire nello Statuto dell'Associazione una serie di clausole, per cui sorge la necessita' di aggiornarlo in alcuni punti, elaborandone quindi un nuovo testo; a tal fine, dopo aver proposto anche il trasferimento della sede dell'Associazione presso la residenza del Segretario in carica, non essendo piu' disponibili i locali dove la stessa era prima posta, evidenzia la necessita' di descrivere in modo adeguato gli scopi che l'Associazione intende raggiungere, non essendo consentito di operare al di fuori di quanto espressamente previsto.
Indi fa presente di integrare alcune norme statutarie prevedendo il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Passa quindi ad illustrare analiticamente le modifiche da apportare ad altre norme statutarie, modifiche riguardanti:

  1. la convocazione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria;
  2. l'esercizio del diritto di voto dei Soci perla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
  3. i poteri del Consiglio Direttivo;
  4. le attribuzioni di competenze al Segretario dell'Associazione, con corrispondente soppressione di quelle gia' attribuite al Cassiere;
  5. la devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento della stessa

Terminata la sua esposizione esplicativa il Presidente propone pertanto all'Assemblea di adottare ed approvare un nuovo testo di Statuto Sociale aggiornato secondo le attuali prospettive ed esigenze dell'Associazione.
Dopo breve ed esauriente discussione l'Assemblea dei Soci si dichiara d'accordo con quanto esposto e proposto dal relatore e per alzata di mano all'unanimita' delibera

  1. di apportare al vigente Statuto Sociale tutte le modifiche, le integrazioni e le soppressioni proposte dal Presidente, per l'adeguamento, in considerazione degli scopi sociali, alle norme del Decreto Legislativo 460/97 e di approvare quindi un nuovo testo di Statuto Sociale, che, composto di N. 25 (venticinque) articoli, scritto con mezzi meccanici ed elettronici su otto intere facciate e su circa meta' della nona di tre fogli intercalati e firmato a norma di legge dal richiedente e da me Notaio, al presente Verbale si allega sotto la lettera "B", perché ne formi parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al comparente in presenza dell'Assemblea;
  2. di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo in carica ad apportare al presente Verbale ed all'allegato Statuto, tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorita'.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore 22.10 (ore ventidue e minuti dieci).
E richiesto io Notaio ho ricevuto l'atto presente, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ed elettronici ed in parte di mio pugno, che ho letto, in Assemblea, al comparenti che lo dichiara conforme alla sua volonta' e a verita' e con me Notaio lo sottoscrive a sensi di legge.
Consta di due fogli intercalati di cui occupa cinque intere facciate e fin qui della sesta.

F.TI SIMEONI LUCIANO
DOTT. LUIGI TASSITANI NOTAIO (L.S.)
Allegato "B" al N. 141985 di Rep. ed al N. 11449 di Racc. STATUTO dell'"ASSOCIAZIONE CASTELLANA ORNITOLOGICA (A.C.O.)".
FINALITA' DELL'ASSIOCIAZIONE

ART.1.= E' costituita l'"ASSOCIAZIONE CASTELLANA ORNITOLOGIA (A.C.O.)", con sede presso la residenza del Segretario in carica, attualmente in Castelfranco Veneto, Via Pastrengo, N. 7. Tale Associazione si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro "habitat" e, per il tramite degli Allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento -sia a scopo ornamentale che espositivo- riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione.

S'interessa quindi, della loro protezione e dei connessi problemi ecologici ed ambientali.
La sua attivita' e' puramente sportiva, apolitica e senza fini di lucro.
La sua durata e' illimitata.

ART.2.= L'A.C.O. e' affiliata alla F.O.I. (Federazioni Ornicoltori Italiani), della quale si impegna ad osservarne lo Statuto ed i suoi regolamenti.

ART.3.= L'A.C.O. si impegna a favorire la partecipazione di qualche associato predisposto, alla scuola per allievi Giudici.

FINANZIAMENTO ED ASSOCIATI

ART.4.= All'A.C.O. possono appartenere tutti gli appassionati di ornitologia, che accettano il presente Statuto, purche' non colpiti da pendenze penali o da gravi sanzioni disciplinari riguardanti l'ornitologia stessa.
Il loro numero sara' illimitato ma non potra' mai essere interiore a 12 (dodici).

ART.5.= Tutti gli Associati sono tenuti a versare le quote sociali annuali nella misura e nei tempi che l'Assemblea stabilisce in relazione anche ad eventuali disposizioni della F.O.I.
L'A.C.O. non puo' distribuire, neppure in modo indiretto, utili rivalutabili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I morosi perdono i diritti sociali.

ART.6.= Per essere ammesso all'A.C.O. l'aspirante Socio dovra' farne richiesta scritta; essere maggiorenne, o avere l'autorizzazione di chi ne esercita la Patria Potesta'.

ART.7.= Verranno sospesi dall'A.C.O. i Soci che violino le norme statutarie o che con il proprio comportamento fomentino disordini o dissidi fra i Socio, ancora, che in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'Associazione.
l recidivi saranno espulsi.
Il provvedimento sara' deliberato dal Consiglio Direttivo, dopo aver ponderato la difesa dell'interessato e quindi comunicata all'Assemblea dei Soci ed alla F.O.I.

RIUNIONI

ART.8.= L'Assemblea rappresenta la totalita' dei Soci e le delibere da essa prese, a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati.
E' convocata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su proposta di un terzo degli Associati.
La sua convocazione dovra' essere fatta a mezzo di avviso personale scritto, contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea dovra' riunirsi almeno tre volte all'anno, ed in essa il Presidente proporra' all'approvazione dei Soci la relazione dell'attivita' svolta.
L'Assemblea Ordinaria sara' valida:

  1. in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la meta' piu' uno degli Associati;
  2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria sara' valida alle seguenti condizioni:

  1. che la proposta sia all'ordine del giorno;
  2. che all'Assemblea siano presenti meta' piu' uno degli Associati;
  3. che la proposta sia votata maggioranza dai presenti.

ART.9.= L'Assemblea Ordinaria delibera sull'attivita' preventiva e consuntiva, indice le Mostre, determina le quote associative.
L'Assemblea Straordinaria elegge il Consiglio Direttivo, alla scadenza del mandato o quando cio' si renda necessario.
Elegge inoltre tre Revisori dei Conti e nomina tre Probiviri.
Le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati all'Assemblea.
Normalmente le votazioni avranno luogo per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali sara' invece obbligatoria la votazione con scheda segreta.
Hanno diritto al voto tutti gli Associati.
In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio e ciascuno puo' presentare una sola delega.

ART.10.= L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, e' presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente o in mancanza di questi dal Consigliere piu' anziano per iscrizione al R.N.A.
Ogni delibera deve essere riportata nel verbale delle riunioni, firmata da chi presiede l'Assemblea stessa e dal Segretario e raccolta in apposito registro.

ART.11.= Le elezioni del Consiglio Direttivo avranno luogo nel corso di una Assemblea Straordinaria dopo che questa avra' provveduto alla nomina di un seggio elettorale composto da:
Presidente, Segretario ed uno Scrutatore.
Possono essere eletti tutti i Soci che abbiano presentato candidatura e che siano iscritti alla F.O.I. da almeno due anni.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e' cosi' stabilito:

  1. per i primi 20 (venti) Soci 5 (cinque) Consiglieri, se ne aggiungeranno due ogni 40 (quaranta) iscritti (o frazione superiore a 20 -venti-), fino ad un totale di 100 (cento) Soci;
  2. da 100 (cento) a 200 (duecento) Soci si aggiungeranno due Consiglieri (2 -due- ogni 100 -cento- Soci o frazione superiore a 50 - cinquanta-)

Oltre i 200 -duecento- iscritti i Consiglieri resteranno undici.
0gni Socio ha diritto ad un solo voto, ai sensi dell'art. 2532, Comma 2° Cod. Civ.
Le elezioni si svolgeranno dando la preferenza alla meta' (approssimata all'unita' superiore), piu' uno dei Consiglieri che si devono eleggere.

CARICHE SOCIALI

ART.12.= L'A.C.O. e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Cassiere ed i Consiglieri.
Tutti restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consigliere che avra' ricevuto il maggior numero di voti dovra' convocare entro 10 (dieci) giorni i nuovi eletti i quali procederanno all'assegnazione degli incarichi del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.13.= Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno 4 (quattro) volte l'anno o ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno 5 (cinque) Consiglieri.
L'Avviso di convocazione dovra' essere inviato almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.
Convocazioni eccezionali potranno essere fatte anche per mezzo del telefono, 48 (quarantotto) ore prima.

ART.14.= Al Consiglio Direttivo spetta di:

  1. curare l'esecuzione delle delibere delle Assemblee;
  2. amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione;
  3. deliberare circa l'ammissione, la sospensione o l'espulsione degli Associati.

ART.15.= Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti del presenti.
Le votazioni potranno essere palesi o a scheda segreta.
A parita' di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, mentre in quelle segrete ci sara' il riesame delle proposte.
I componenti il Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si assentano senza giustificato motivo decadono e vengono sostituiti.
In caso di dimissioni o decadimento, subentra chi nella medesima elezione ha ricevuto il maggior numero di voti fra i non eletti.
Il Consiglio Direttivo decade quanto nel corso del suo mandato la meta' piu' uno dei suoi componenti si sia dimesso contemporaneamente.

ART.16.= Il Presidente rappresenta l'A.C.O. di fronte ai terzi ed in giudizio, prende tutte le iniziative opportune aventi carattere di urgenza, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione; gli spetta la firma sociale; presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee.
Le spese che egli (o chi per esso) sostiene per la rappresentanza dell'A.C.O., sono a carico della stessa.

ART.17.= Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assente, dei cui poteri viene investito.
Collabora se necessario sostituisce pure il Segretario ed il Cassiere.

ART.18.= Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza con la F.O.I. e gli Associati ed alla tenuta del registro protocollo.
Redige i verbali di ogni Assemblea e di ogni riunione del Consiglio Direttivo; verbali che debbono essere firmati da che li presiede e raccolti in apposito registro.
Compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci; redige un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni di legge entro il 20 (venti) Aprile di ogni anno.

ART.19.= Il Cassiere provvede alla registrazione della contabilita' dell'A.C.O., alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento delle spese effettuate, compila la situazione patrimoniale che dovra' presentare all'Assemblea.
E' quindi responsabile unico della cassa di cui depositera' eventuali eccedenze su un libretto di risparmio presso un Istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo.

ART.20.= L'Assemblea nominera' ogni anno su proposta del Consiglio Direttivo il Direttore Mostra.
Egli prepara e presiede la mostra, osservando il Regolamento Generale Mostre F.O.I. e sara' coadiuvato da tutti gli Associati o da estranei eventualmente retribuiti.
Per garantire il buon esito della mostra tutti gli Associati dovranno contribuire.

ART.21.= I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea in numero 3 (tre), durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
Essi non fanno parte del Consiglio Direttivo.
Provvedono al controllo dell'Amministrazione dell'A.C.O. comunicando l'esito all'Assemblea e controfirmando il verbale della stessa.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.22.= L'A.C.O. provvede alla nomina di un Collegio di Probiviri, composto di 3 (tre) membri fra i non Soci, cui sono demandate le controversie di qualunque natura riguardanti i Soci stessi.
Sono nominati per 5 (cinque) anni, salvo loro rinuncia all'incarico e possono essere riconfermati.

ART.23.= Per l'approvazione di modifiche al presente Statuto, dovra' essere appositamente convocata l'Assemblea Straordinaria, secondo la norma di cui agli artt. 8, 9 e 10.

ART.24.= In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione e' devoluto ad altra Associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. 23 Dicembre l996, N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.25.= Per quanto non contemplato nel presente Statuto vale lo Statuto F.O.I. e le disposizioni di legge in vigore

Castelfranco Veneto, 19 (diciannove) Giugno 1998 (millenovecentonovantotto).

F.TI SIMEONI LUCIANO
DOTT. LUIGI TASSITANI NOTAIO (L.S.)




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